Il Seme dei Gambacorta
Il Seme dei Gambacorta

opera del Maestro
Mario Ciaramella

Statuto Stampa E-mail

“ASSOCIAZIONE TERRE DEI GAMBACORTA –O.N.L.U.S.”

S T A T U T O

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 - Denominazione e costituzione
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, su iniziativa del “Comitato per le celebrazioni del cinquantenario del Comune di Dugenta”, del giornale Moifà e della società Torrenova s.r.l., titolare dell’azienda Torre Gaia, l’associazione non lucrativa di utilità sociale denominata
“ASSOCIAZIONE  TERRE DEI GAMBACORTA  – O.N.L.U.S.”.

Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Dugenta presso la Fattoria Torre Gaia. Con deliberazione del Consiglio Direttivo l’associazione potrà costituire delegazioni ed uffici staccati in altre città d’Italia o dell’Unione Europea. L’eventuale trasferimento della sede, decisa dall’assemblea, non comporta modifica dello statuto

Art. 3 - Scopo
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività nei settori specificati ai punti 7), 8) e 9) dell’art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Nello specifico l’’Associazione ha per scopo la ricerca, valorizzazione e diffusione dell’identità storica e delle risorse naturali e culturali del distretto rurale dei Comuni di Limatola, Dugenta, Melizzano e Frasso Telesino, già feudo dei Gambacorta dal XIV al XVIII secolo, al fine di promuoverne lo sviluppo socio-culturale ed eco-eno-territoriale.
Per il raggiungimento di detto scopo l’associazione potrà organizzare:
convegni, mostre, rassegne, manifestazioni culturali;
iniziative di studio, di approfondimento e di documentazione;
istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;
farsi promotrice avanti  a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione;
ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi associativi, anche attraverso la pubblicazione di supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni o di altro materiale.
L’associazione opera essenzialmente nell’ambito territoriale della Regione Campania.
L’associazione, allo scopo di meglio perseguire i propri obiettivi collabora con tutti gli enti pubblici, privati e culturali che operano in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale e che perseguono i suoi stessi fini.
L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ASSOCIATI
Art. 4 - Associati
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi associativi e contribuire all’attività dell’associazione, senza distinzione di razza, religione, censo, idee politiche e nazionalità.
In particolare, possono essere soci dell’Associazione:
- gli Enti Pubblici, territoriali e sovra comunali, che sono soci di diritto
-  gli enti privati e le associazioni territoriali di promozione culturale
- gli esperti dello sviluppo rurale;
- gli attori culturali già impegnati nel settore;
- le imprese agrituristiche;
- le imprese operanti nel settore della promozione delle risorse territoriali;
- i centri di studio interessati allo sviluppo rurale.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno tutti uguali diritti e doveri.
Tutti i soci hanno diritto:
a)a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
b)a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c)ad accedere alle cariche associative;
d)a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione con possibilità di ottenerne copia con costo a proprio carico.
Tutti i soci sono tenuti:
a)ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b)a frequentare l’Associazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c)a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi sociali;
d)a versare la quota associativa annuale.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 6 - Ammissione dei soci
Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci è deliberata preventivamente dal Consiglio Direttivo. Coloro i quali fanno richiesta di ammissione all’associazione dovranno impegnarsi a rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi statutari.

Art. 7 – Partecipazione all’associazione
La partecipazione all’associazione è volontaria.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
Cessano di far parte dell’Associazione:
- i soci che hanno comunicato all’associazione il loro recesso entro il 30 settembre di ciascun anno;
-i soci che non hanno versato la quota sociale per due anni consecutivi;
- i soci esclusi per deliberazione dell’Assemblea.
La delibera di esclusione deve essere presa dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa audizione dell’interessato in apposita riunione del Consiglio Direttivo alla quale l’interessato dovrà essere invitato a partecipare mediante lettera raccomandata a.r. pervenuta all’associato almeno 10 giorni prima della riunione, contenente la dettagliata indicazione degli addebiti mossi nei suoi confronti.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9 — Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
1)l’Assemblea;
2)il Presidente;
3)il Vice Presidente
4)il Consiglio Direttivo;
5)il Tesoriere;
6)il Revisore dei Conti
7)il Presidente Onorario

Art. 10 — Assemblea
L' Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 20 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.
In caso di richiesta formale di convocazione il Presidente ha l’obbligo di convocarla entro un termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta

Art. 11 - Convocazione dell' Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante unico invito contenente l’ordine del giorno della prima e della eventuale seconda convocazione, con lettera indirizzata ai Soci ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito
che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro dei soci.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell' Assemblea
L' Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (con la presenza di almeno un terzo dei Soci).
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Soci.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di altri 2 soci.
L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, dal consigliere anziano.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'assemblea fra i soci presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell' Assemblea
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente, su richiesta di almeno 1/5 dei soci presenti e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
Il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Compiti dell' Assemblea
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a)discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b)eleggere il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo.
c)fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi associativi;
d)deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e)approvare l’eventuale Regolamento Interno dell’Associazione;
f)deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
g)deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito territoriale;
in sede straordinaria:
a)deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
b)deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, fermi i limiti ed i divieti previsti dalla legge e/o dal presente Statuto.
c)deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
d)deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 ( cinque, 4+1) membri nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno un Vice-Presidente ed un Tesoriere, qualora a ciò non abbia provveduto l’ assemblea.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo, sostenute per l’adempimento del mandato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e comunque sino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo all’inizio del mandato, con la collaborazione del comitato scientifico, se nominato, dovrà elaborare un programma dell’attività dell’associazione, da realizzarsi durante lo svolgimento del mandato, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo cura il raggiungimento degli scopi dell’associazione, delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e sulle eventuali proposte di esclusione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di amministrazione necessari per la gestione dell’associazione, salvo quelli riservati all’assemblea dal presente statuto o dalle disposizioni di legge in materia.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 4 dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale su apposito libro.
Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci.
I membri del Consiglio Direttivo non sono responsabili verso l’associazione e verso i soci di quanto da loro deliberato in esecuzione del loro mandato ed in conformità dello statuto o delle direttive della Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato scientifico, e il suo responsabile, che sarà di supporto alla elaborazione e all’attuazione del programma, lo propone al Presidente e a tutti gli organi, anche di concerto con Enti, Istituzioni e agenzie pubbliche e private.
L’ingiustificata assenza di un componente del Consiglio Direttivo a più di n. _3 (tre)__ riunioni consecutive comporta la sua automatica decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, decada oltre la metà del Consiglio, l’Assemblea convocata secondo le modalità previste dal presente statuto deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci.
Il Presidente - e, in sua vece, il Vice-Presidente - rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di particolare e straordinaria urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.
Il Presidente dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Art.17 - Vice-Presidente
Il Vice-Presidente ha la funzione di vicario del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento del Presidente o in tutte quelle funzioni che vengono allo stesso delegate.
Il Vice-Presidente dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Nei confronti dei terzi la sottoscrizione da parte del Vice-Presidente attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente.

Art. 18 - Tesoriere.
Il Tesoriere , scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri,è responsabile delle pratiche e delle scritture contabili della associazione e della tenuta della cassa sociale. Il Tesoriere dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali .

Art. 19 - Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente. E’ nominato dal Comitato direttivo anche tra gli associati non facenti parte del consiglio, assiste il Consiglio e l’Assemblea, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci, al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 20 – Revisore dei Conti
Il revisore dei conti è nominato dall’Assemblea anche tra i non soci.
Il revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e partecipa senza diritto di voto alle Riunioni del Consiglio Direttivo.
In sede di predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo predispone un’apposita relazione nella quale, tra l’altro, esporrà le risultanze delle verifiche effettuate.

Art. 21 – Presidente Onorario
E’ Presidente onorario dell’Associazione il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione della società TORRENOVA S.R.L. Qualora ve ne fossero le condizioni L’Associazione può nominare altro presidente onorario
Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del comitato direttivo

FINANZE E PATRIMONIO
Art. 22 - Entrate dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)dalla eventuale quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
b)da eventuali contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su
c)proposta del Consiglio Direttivo;
d)da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in funzione di particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e)da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
f)da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
g)redditi derivanti dal suo patrimonio;
h)introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
i)da beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati  nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Durata del periodo di contribuzione.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l' anno sociale in corso

Art. 24 - Diritti dei Soci al patrimonio sociale.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI
Art. 25 - Esercizi Sociali, Rendiconti e Bilanci.
L' esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I Rendiconti o i Bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, purché, se non sono soci, provvisti dell’autorizzazione del Presidente dell’Associazione.
Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di cui alle vigenti disposizioni normative il Bilancio deve recare una relazione specifica sottoscritta dal revisore  dei conti.
La tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Regolamento interno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Art. 28 - Rinvio.
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto varranno i Regolamenti Interni, stilati dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea, le norme previste dal codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.29. Logo dell’Associazione.
Il logo dell’Associazione, elaborato dal socio architetto Elisabetta Romano, è costituito dal leone rampante dello stemma dei Gambacorta di Frasso, sormontato dal grafico dei quattro comuni, Dugenta, Frasso, Limatola, Melizzano e inserito tra la dicitura sovrastante Associazione Terre dei Gambacorta  - onlus - e quella sottostante colture e culture da Prata al Volturno.
L’associazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ onlus”

 

Statuto  discusso e  approvato dal Consiglio direttivo del 29 novembre 2009.
Sottoposto alla discussione e definitivamente approvato dall’Assemblea appositamente convocata  in data 19/XII/ 2009, e dalla stessa adottato, come risulta dal verbale n.6 dell’apposito registro.